Col Comunicato n.12 del 16 Agosto 2022 sono state rese note le motivazioni della sentenza emessa a carico del Figline e dei suoi tesserati, ecco il link:
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/08/CU-12-del-16.08.2022.pdf
Per chi non volesse leggerselo tutto eccone una sintesi con qualche commento:
Premessa
L’indagine è partita da un esposto del Tau i cui giocatori hanno riportato frasi ascoltate in gara dagli avversari, la società lucchese ha presentato anche un video (ammesso dalla Procura) ed una copiosa rassegna stampa.
Il Dibattito
Ha visto la presenza in aula di tutti i tesserati meno il DS Frediani, causa malattia e dei rispettivi avvocati.
Ammesso il Livorno nel giudizio, ma respinta la richiesta di accesso al fascicolo dell’indagine. (Questa cosa è inspiegabile, di cosa ha paura la Procura Federale, che si scopra la confessione di tesserati di altre squadre, uscite indenni a causa della collaborazione?)
L’avv. Taddeucci Sassolini Procuratore definisce l’evento “osceno” architettato e posto in essere dal DS Frediani, confermando che l’illecito è stato consumato e dicendo chiaramente che chiede una pena minima per i giocatori coinvolti a causa della loro collaborazione. Contesta al Pres. Simoni l’impossibilità che non fosse a conoscenza dell’illecito, rimarcando l’obbligo di prevenirlo che aveva; quest’ultimo si allontanò dal campo dopo il 3° gol solo per non incorrere in responsabilità. Per ciò che riguarda Frediani contesta la sua impossibilità ad essere presente, assenza motivata solo dal tentativo di sfuggire alle sue responsabilità, indicandolo come l’ideatore dell’illecito, come appare dalle dichiarazioni di calciatori ed allenatore.
L’allenatore Becattini ha ammesso le proprie responsabilità collaborando, tuttavia non si è opposto alla richiesta del DS.
I giocatori Burzagli, Saitta e Privitera hanno confessato e viene chiesta dunque una pena lieve.
La Difesa
L’avv. Renzi che difende il presidente Simoni ha dichiarato che il suo assistito è venuto a conoscenza degli eventi solo in seguito ed ha convocato una riunione tecnica, dicendo che ha abbandonato il campo per la delusione, chiede poi di poter produrre due foto che mostrano il DS Frediani isolato dai restanti tifosi (e allora?)
L’avv. Menichini per il Livorno ha chiesto che venga ripristinato l’esito della competizione sportiva alterata, chiedendo la retrocessione del Figline (ma non è specificato se retrocessione all’ultimo posto del triangolare o della classifica finale).
L’avv. Bagattini dichiara che il pres. Simoni non era a conoscenza “di quanto stava ordendo il Frediani” a causa delle piccole dimensioni della società (semmai è il contrario) chiedendo una penalizzazione del Figline in Serie D e non premiando il Livorno che ha perso triangolare e spareggi nazionali (cosa c’entrano i risultati maturati sul campo? Qui si parla di alterazione volontaria dell’esito di una gara!) e dichiara la disponibilità della società a mettere a disposizione dell’A.U.S.E.R. un proprio mezzo per la durata di un anno (qui siamo incerti se scoppiare a ridere o a piangere).
L’avv. Nannini che difendeva l’allenatore Becattini rileva che il suo assistito ha subito per sudditanza psicologica la personalità di Frediani che gli aveva anche promesso una riconferma per la stagione successiva (questa è un’aggravante, caro avvocato).
L’avv. Rondini che difendeva Frediani ha detto che quest’ultimo non è mai stato tesserato per la società, che non è iscritto all’albo dei DS chiedendosi perché non sia stato allontanato subito se la società Figline non era coinvolta (questo è un autogol).
L’avv. Lombardi che rappresentava Burzagli ammette le responsabilità del suo assistito, ma rivela le pressioni cui è stato sottoposto dal calciatore di maggior carisma Degl’Innocenti (un altro che salta fuori all’improvviso, perché non è stato iscritto nel registro degli indagati?) che ha minacciato di schiaffeggiarlo se non avesse acconsentito alle segnature degli avversari.
L’avv. Corri difensore di Saitta e Privitera oltre a porre in rilievo la collaborazione dei due, indica il loro coinvolgimento relativo a sole due giocatine (sfacciato).
La Decisione
Viene rilevato come la decisione dell’illecito sia stata presa dal Frediani la settimana prima della gara dell’11 Maggio e messa in atto al 37° della ripresa quando il Tau era passato in vantaggio; il pres. Simoni non solo ha omesso di sorvegliare e prevenire, ma dopo 2 riunioni tecniche non ha informato il Comitato Regionale Toscano né ha preso alcuna decisione riguardo al Frediani. Per ciò che riguarda Frediani, accusato da calciatori ed allenatore, egli ha più volte telefonato all’allenatore in panchina per invitarlo a dire ai giocatori di “far passare” gli avversari; riguardo al fatto che non sia iscritto come DS esistono regolari e costanti versamenti di 500 E che confermano un rapporto di dipendenza. Non gli è certo giovato il non presentarsi in aula, stante una prescrizione medica che non pare gli impedisse di comparire (altro schiaffo alla tesi difensiva messa in atto dal suo legale).
Per l’allenatore Becattini non è certo sufficiente affermare uno stato di sudditanza riguardo al Frediani poiché fare l’allenatore non vuol dire solo conoscere schemi e tattiche., ma anche i principi di lealtà e correttezza: non solo non ha avvertito i giocatori della grave violazione che si sarebbe commessa ma ha anche allargato le braccia (alla seconda telefonata del Frediani) dicendo “Ormai è fatta”.
I 3 calciatori in un primo tempo restii si sono resi responsabili di illecito sia attivamente (retro passaggio al portiere) che passivamente (non predisponendo barriera idonea sul calcio di punizione) e detto comportamento vieta l’applicazione di una sentenza alternativa dato che quella proposta manca di concreta afflittività (chi controlla i calciatori?)
Per ciò che riguarda il Figline infine viene evidenziata la responsabilità diretta, vista l’accertata responsabilità del presidente, nonché oggettiva per le violazioni di almeno 5 dei suoi tesserati; va anche rilevata la straordinaria eco mediatica ed il notevole danno di immagine subito dalla Federazione. Dato che le violazioni sono avvenute nell’ambito di una competizione agonistica obbligatoria (poule promozione) è in quell’ambito che va erogata la pena (retrocessione all’ultimo posto del triangolare) con conseguente revoca della promozione in D.
Vorremmo adesso fare una domanda a chi ci ha seguito fin qui: come si può anche lontanamente immaginare un ricorso del Figline? Certo abbiamo visto in questo caso dichiarazioni, diciamo così singolari, da parte di alcuni avvocati, ma esiste un limite alla decenza ed un buon avvocato ha il dovere di avvertire il proprio assistito che perseverare in una tesi difensiva improduttiva potrebbe verosimilmente portare ad un aggravamento della pena. Qualcuno il ricorso lo farà di sicuro, visti i cervelli in campo, siamo curiosi di vedere come finirà il tutto.
Col Comunicato n.12 del 16 Agosto 22 sono state rese note le motivazioni della sentenza emessa a carico del Figline e dei suoi tesserati, ecco il link:
Per chi non volesse leggerselo tutto eccone una sintesi con qualche commento:
Premessa
L’indagine è partita da un esposto del Tau i cui giocatori hanno riportato frasi ascoltate in gara dagli avversari, la società lucchese ha presentato anche un video (ammesso dalla Procura) ed una copiosa rassegna stampa.
Il Dibattito
Ha visto la presenza in aula di tutti i tesserati meno il DS Frediani, causa malattia e dei rispettivi avvocati.
Ammesso il Livorno nel giudizio, ma respinta la richiesta di accesso al fascicolo dell’indagine. Questa cosa è inspiegabile, di cosa ha paura la Procura Federale, che si scopra la confessione di tesserati di altre squadre, uscite indenni a causa della collaborazione?
L’avv. Taddeucci Sassolini Procuratore definisce l’evento “osceno” architettato e posto in essere dal DS Frediani, confermando che l’illecito è stato consumato e dicendo chiaramente che chiede una pena minima per i giocatori coinvolti a causa della loro collaborazione. Contesta al Pres. Simoni l’impossibilità che non fosse a conoscenza dell’illecito, rimarcando l’obbligo di prevenirlo che aveva; quest’ultimo si allontanò dal campo dopo il 3° gol solo per non incorrere in responsabilità. Per ciò che riguarda Frediani contesta la sua impossibilità ad essere presente, assenza motivata solo dal tentativo di sfuggire alle sue responsabilità, indicandolo come l’ideatore dell’illecito, come appare dalle dichiarazioni di calciatori ed allenatore.
L’allenatore Becattini ha ammesso le proprie responsabilità collaborando, tuttavia non si è opposto alla richiesta del DS.
I giocatori Burzagli, Saitta e Privitera hanno confessato e viene chiesta dunque una pena lieve.
La Difesa
L’avv. Renzi che difende il presidente Simoni ha dichiarato che il suo assistito è venuto a conoscenza degli eventi solo in seguito ed ha convocato una riunione tecnica, dicendo che ha abbandonato il campo per la delusione, chiede poi di poter produrre due foto che mostrano il DS Frediani isolato dai restanti tifosi (e allora?)
L’avv. Menichini per il Livorno ha chiesto che venga ripristinato l’esito della competizione sportiva alterata, chiedendo la retrocessione del Figline (ma non è specificato se retrocessione all’ultimo posto del triangolare o della classifica finale).
L’avv. Bagattini dichiara che il pres. Simoni non era a conoscenza “di quanto stava ordendo il Frediani” a causa delle piccole dimensioni della società (semmai è il contrario) chiedendo una penalizzazione del Figline in Serie D e non premiando il Livorno che ha perso triangolare e spareggi nazionali (cosa c’entrano i risultati maturati sul campo? Qui si parla di alterazione volontaria dell’esito di una gara!) e dichiara la disponibilità della società a mettere a disposizione dell’A.U.S.E.R. un proprio mezzo per la durata di un anno (qui siamo incerti se scoppiare a ridere o a piangere).
L’avv. Nannini che difendeva l’allenatore Becattini rileva che il suo assistito ha subito per sudditanza psicologica la personalità di Frediani che gli aveva anche promesso una riconferma per la stagione successiva (questa è un’aggravante, caro avvocato).
L’avv. Rondini che difendeva Frediani ha detto che quest’ultimo non è mai stato tesserato per la società, che non è iscritto all’albo dei DS chiedendosi perché non sia stato allontanato subito se la società Figline non era coinvolta (questo è un autogol).
L’avv. Lombardi che rappresentava Burzagli ammette le responsabilità del suo assistito, ma rivela le pressioni cui è stato sottoposto dal calciatore di maggior carisma Degl’Innocenti (un altro che salta fuori all’improvviso, perché non è stato iscritto nel registro degli indagati?) che ha minacciato di schiaffeggiarlo se non avesse acconsentito alle segnature degli avversari.
L’avv. Corri difensore di Saitta e Privitera oltre a porre in rilievo la collaborazione dei due, indica il loro coinvolgimento relativo a sole due giocatine (sfacciato).
La Decisione
Viene rilevato come la decisione dell’illecito sia stata presa dal Frediani la settimana prima della gara dell’11 Maggio e messa in atto al 37° della ripresa quando il Tau era passato in vantaggio; il pres. Simoni non solo ha omesso di sorvegliare e prevenire, ma dopo 2 riunioni tecniche non ha informato il Comitato Regionale Toscano né ha preso alcuna decisione riguardo al Frediani. Per ciò che riguarda Frediani, accusato da calciatori ed allenatore, egli ha più volte telefonato all’allenatore in panchina per invitarlo a dire ai giocatori di “far passare” gli avversari; riguardo al fatto che non sia iscritto come DS esistono regolari e costanti versamenti di 500 E che confermano un rapporto di dipendenza. Non gli è certo giovato il non presentarsi in aula, stante una prescrizione medica che non pare gli impedisse di comparire (altro schiaffo alla tesi difensiva messa in atto dal suo legale).
Per l’allenatore Becattini non è certo sufficiente affermare uno stato di sudditanza riguardo al Frediani poiché fare l’allenatore non vuol dire solo conoscere schemi e tattiche., ma anche i principi di lealtà e correttezza: non solo non ha avvertito i giocatori della grave violazione che si sarebbe commessa ma ha anche allargato le braccia (alla seconda telefonata del Frediani) dicendo “Ormai è fatta”.
I 3 calciatori in un primo tempo restii si sono resi responsabili di illecito sia attivamente (retro passaggio al portiere) che passivamente (non predisponendo barriera idonea sul calcio di punizione) e detto comportamento vieta l’applicazione di una sentenza alternativa dato che quella proposta manca di concreta afflittività (chi controlla i calciatori?)
Per ciò che riguarda il Figline infine viene evidenziata la responsabilità diretta, vista l’accertata responsabilità del presidente, nonché oggettiva per le violazioni di almeno 5 dei suoi tesserati; va anche rilevata la straordinaria eco mediatica ed il notevole danno di immagine subito dalla Federazione. Dato che le violazioni sono avvenute nell’ambito di una competizione agonistica obbligatoria (poule promozione) è in quell’ambito che va erogata la pena (retrocessione all’ultimo posto del triangolare) con conseguente revoca della promozione in D.
Vorremmo adesso fare una domanda a chi ci ha seguito fin qui: come si può anche lontanamente immaginare un ricorso del Figline? Certo abbiamo visto in questo caso dichiarazioni, diciamo così singolari, da parte di alcuni avvocati, ma esiste un limite alla decenza ed un buon avvocato ha il dovere di avvertire il proprio assistito che perseverare in una tesi difensiva improduttiva potrebbe verosimilmente portare ad un aggravamento della pena. Qualcuno il ricorso lo farà di sicuro, visti i cervelli in campo, siamo curiosi di vedere come finirà il tutto.
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