Con il comunicato n. 25 del 29 Settembre la Corte Federale d’Appello ha emesso le motivazioni delle condanne inflitte ai tesserati del Figline a seguito dei reclami dopo la decisione di primo grado:
https://toscana.lnd.it/wp-content/uploads/2022/09/cu-25-del-29-09-22.pdf
Adesso naturalmente i condannati hanno 1 settimana di tempo per, eventualmente, ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI. In sostanza, letti i reclami degli avvocati dei condannati, nonostante siano state respinte le risibili giustificazioni portate dai giocatori che descrivevano quanto fatto come ‘un’unica giocata scorretta’ non esiste alcun motivo per differenziare la loro posizione da quella del portiere Burzagli che non ha opposto appello. Tuttavia si sono ridotte le pene dei giocatori Saitta e Privitera (rispettivamente capitano e vice capitano) vista la collaborazione offerta. Stesso discorso per l’allenatore Becattini il quale aveva portato a sua discolpa il fatto che lui ‘non poteva avere alcun interesse a preordinare che la gara finisse con una differenza reti considerevole in favore dell’avversaria’ ed anche che nessun giocatore ha riferito che lui fosse colui che ‘l’ha ideato’, vengono applicate comunque le attenuanti, ma la pena parte dal momento dell’irrogazione della stessa (e non dal 12 Maggio come chiesto perché “si era autosospeso” in quella data). Riguardo al DS Frediani, visto che ci sono state le confessioni di giocatori ed allenatore è esclusa la sua estraneità alla vicenda, anche tenuto conto del fatto che non sia stata portata alcuna prova contraria. Visto il percorso collaborativo che il Sig. Frediani pare aver intrapreso dopo il primo grado è stata ridotta la sua pena da 5 anni a 3 anni e 6 mesi. Irricevibile invece il reclamo del Pres. Simoni che lo aveva basato sul fatto che ‘una sua denuncia avrebbe recato danno alla società’ appellandosi al principio “nemo tenetur se detergere” il quale non si applica in ambito di diritto sportivo, ma nel penale nel caso di un ex amministratore che non consegni i documenti al curatore di una società fallita- si parla di bancarotta fraudolenta. Lo stesso aveva addirittura proposto eccezione di anticostituzionalità, qualora non fosse stato accolto. Risulta tra i compiti di un Presidente garantire la lealtà e correttezza delle competizioni e non riferire comportamenti sleali anche ‘in fieri’ risulta omessa denuncia per la quale è stata confermata la pena di 3 anni di squalifica, anche perché lo stesso Simoni non ha fornito alcuna collaborazione per l’accertamento dei fatti, né riconosciuto le proprie responsabilità.
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