Il Comune di Livorno aderisce alla Giornata Internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, data istituita per ricordare che il 17 maggio 1990, l’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rimosse l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali contenuta nella Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD 10: International Classification of Diseases), contribuendo a scrivere una pagina fondamentale nella storia dei Diritti Umani.
Di seguito una nota dell’Associazione Ready- Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e di genere, che il Comune di Livoro condivide.
SCOPRI LE DIFFERENZE:
DIRITTI E FAMIGLIE OMOGENITORIALI
Le famiglie omogenitoriali esistono, è un dato di realtà, ma ad oggi in Italia non
esiste una Legge che le riconosca e le tuteli.
Chi sono le famiglie omogenitoriali?
● famiglie di prima costituzione: coppie di persone LGBTQI+ che decidono di
avviare un percorso di genitorialità, facendo ricorso sia a tecniche di
procreazione medicalmente assistita (PMA), o a percorsi di gestazione per
altri (GPA), in Paesi dove ciò è consentito per legge.
● famiglie di seconda costituzione: persone che hanno avuto figli o figlie da
precedenti relazioni eterosessuali e che successivamente fanno coming out
come persone LGBTQI+
https://www.genitorirainbow.it/
Quali diritti per queste famiglie?
La legge 76 del 2016 (conosciuta come Legge Cirinnà) istituisce, regolandole, le
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto delle
persone eterosessuali ed omosessuali.
Tuttavia, non equipara le coppie omosessuali alle coppie eterosessuali in alcuni
aspetti fondamentali, tra cui quelli legati all’accesso alla genitorialità.
Le coppie di persone dello stesso sesso non possono:
● adottare bambini e bambine
● accedere alla procreazione medicalmente assistita;
Essendo impossibilitate a diventare genitori in Italia, molte coppie trovano soluzioni
all’estero.
Non essendoci in Italia una legge che regolamenti e tuteli la genitorialità di una
coppia omosessuale, il nostro ordinamento riconosce solo la responsabilità del
genitore biologico del/la bambino/a, mentre il genitore elettivo, dal punto di vista
legale, non esiste.
Qual è la situazione oggi?
Per poter garantire i diritti ai figli e alle figlie delle coppie omogenitoriali la soluzione,
alla luce del vuoto normativo, è l’adozione in casi particolari.
Questa possibilità però presenta grossi limiti:
– richiede una procedura giudiziaria, con le conseguenti spese.
Il genitore intenzionale deve fare un’istanza al Tribunale per i minorenni per
veder riconosciuto il legame con il/la figlio/a che è nato/a.
– Il Tribunale deve vagliare il rapporto tra il genitore intenzionale e suo figlio o
sua figlia, avvalendosi di assistenti sociali per la verifica della sua idoneità
genitoriale.
Il genitore intenzionale deve dimostrare di avere requisiti emotivi e patrimoniali ritenuti adatti al suo ruolo.
– I tempi possono essere molto lunghi: portare a termine l’adozione può
richiedere mesi e spesso anni. In quel periodo il/la bambino/a ha
giuridicamente solo un genitore e il genitore intenzionale non può prendere
decisioni per il/la minore in molti ambiti della vita quotidiana. Ad esempio, per
riportare a casa sua/o figlia/o da scuola è necessaria la delega del genitore
biologico.
– Possono esserci casi di avvio ritardato, perché il Tribunale decide di attendere
il consolidamento del legame affettivo tra il genitore intenzionale e suo figlio o
figlia.
– Inoltre, esistono problematiche ed incertezze sulle conseguenze nella
procedura in caso di morte di uno dei due genitori prima della conclusione
dell’iter.
Per ovviare a questi limiti la soluzione migliore sarebbe un riconoscimento
immediato.
Questo però può verificarsi solo nei casi di due mamme che hanno partorito
all’estero e che posseggono un atto di nascita del paese in cui è avvenuto il parto,
che viene trascritto dall’anagrafe, così come previsto per legge.
Nel caso di due papà, questa trascrizione non è possibile perché la GPA
(gestazione per altri), a cui può ricorrere una coppia di uomini, in Italia è vietata
per legge.
Per quanto riguarda i figli nati in Italia, fino al 2018 gli atti di nascita riportavano solo
il nome della madre partoriente. Dal 2018 alcune sindache e sindaci hanno iniziato
a riconoscere la doppia genitorialità già nella formazione dell’atto di nascita.
Questa prassi però è stata contrastata da alcune sentenze che hanno portato i
comuni ad interrompere le iscrizioni.
Quali richieste?
Come già chiesto da molte Amministrazioni, anche durante l’Incontro del 12 maggio
2023 a Torino “Le Città per i Diritti”, è necessario ed urgente riconoscere alle coppie
omosessuali gli stessi diritti di accesso alla genitorialità delle coppie eterosessuali e
cioè il diritto all’adozione e alle forme di procreazione medicalmente assistita.
In questa direzione si ascrive la parificazione dell’istituto delle unioni civili al
matrimonio.
Solo così si potrà porre rimedio alla mancanza di tutele e diritti per le famiglie
omogenitoriali e porre fine ad una situazione di fatto discriminatoria.
Anche la Corte Costituzionale ha già più volte richiamato il Parlamento a colmare
questo vuoto legislativo.
Per ulteriori approfondimenti:
https://www.famigliearcobaleno.org/
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