A cadere nelle maglie dei finanzieri è stata una donna livornese, che svolgeva l’attività di “accompagnatrice”, sia su Livorno che in tour sull’intero territorio nazionale. L’attività – come ribadito e confermato in atti dalla donna – era volontaria, autonoma e senza costrizione o sfruttamento. La escort però non aveva mai presentato alcuna dichiarazione fiscale, e aveva un tenore di vita superiore alla media con un’abitazione in un quartiere signorile del capoluogo. Peraltro, presente in un sito internet di settore, con centinaia di recensioni a suo favore che avvaloravano ulteriormente il fatto che facesse l’attività in argomento e guadagnasse ampiamente. Avviato il controllo fiscale, avvalendosi anche delle indagini finanziarie e bancarie, è emerso come la signora ritraesse il proprio sostentamento esclusivamente dall’esercizio dell’attività di escort (espressione oggi in voga, dalla stessa usata), grazie alla quale, nell’arco di circa 3 anni, ha incassato poco meno di 80mila euro; compensi medi oscillavano dalle 100 alle 200 euro, anche con punte di oltre 300 euro. In particolare dall’analisi delle movimentazioni eseguite sui conti bancari sono state rilevate numerosissime operazioni di accredito di contanti, con cadenza quasi giornaliera e per importi di diverse centinaia di euro, che la donna ha confermato si trattasse di incassi del suo lavoro di escort. L’attività si è conclusa con la contestazione amministrativa di evasione fiscale, con conseguente verbale inviato all’Agenzia delle Entrate per l’accertamento del caso, seppur la signora abbia subito evidenziato che intende pagare il dovuto e vuole mettersi giustamente in regola fiscalmente. La spiegazione fiscale: una escort come si deve mettere in regola con l’Erario? Nel caso di specie, è bene sottolineare come gli accreditamenti non giustificati dalla contribuente, non essendo diversamente classificabili, sono considerati quali “redditi diversi”, ricompresi nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, lettera f), del T.U.I.R. Fare questa tipologia di attività implica la realizzazione dei relativi ricavi ed obbliga comunque al rispetto degli adempimenti contabili e fiscali previsti per l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo. Più volte la Corte di Cassazione (es., Sentenza n. 10578/2011) ha statuito la soggettività tributaria di chi esercita un’attività preordinata alla prestazione di servizi sessuali in cambio di una controprestazione in denaro o in beni/natura. Anche a livello comunitario, la tassabilità dei proventi del meretricio è pacifica come statuito a suo tempo dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza del 2001 resa nella causa C-268/1999.
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