Con l’arrivo della stagione estiva si ripresenta il fastidioso problema della zanzara tigre, insetto che ormai da 14 anni si è insediato nel territorio labronico in maniera massiccia. A riguardo l’Amministrazione Comunale per mano del primo cittadino Filippo Nogarin ha emesso un’ordinanza che detta norme comportamentali per i cittadini, allo scopo di ridurre più possibile lo svilupparsi di questo fenomeno che in alcuni casi potrebbe addirittura causare la trasmissione di patologie infettive. Questo il comunicato integrale:
IL SINDACO
Oggetto: Provvedimenti per la lotta mirata alle zanzare, anno 2016.
Premesso che il Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL n. 6 – Zona Livornese, ha documentato la presenza della zanzara tigre “Aedes albopictus” nel territorio comunale dall’anno 2002.
Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive potenzialmente trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre.
Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio sanitario pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da zanzara tigre, l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta contro di esse, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;
Tenuto conto che la zanzara depone le uova in contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, in condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall’acqua, danno origine allo sviluppo di larve prevalentemente nel periodo da aprile a ottobre.
Rilevato quindi che la presenza all’interno dell’abitato di raccolte di acque stagnanti non protette da adeguata copertura costituisce un potenziale focolaio di riproduzione delle zanzare;
Considerato che, per contenere l’infestazione su tutto il territorio comunale, la campagna di prevenzione deve estendersi necessariamente, oltre alle aree pubbliche oggetto di intervento da parte del Comune di Livorno con AAMPS S.p.A., anche alle aree di proprietà privata, al fine di garantire l’efficacia della campagna stessa.
Vista la nota in atti com.li prot. 48675 del 29.04.2016 con cui il Dipartimento di Prevenzione di Livorno – U.O.C. Igiene Sanità Pubblica e Nutrizione dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest propone anche per l’anno 2016 l’adozione di specifica ordinanza “per imporre ai proprietari di orti e giardini, come pure ai titolari di particolari attività a rischio, l’eliminazione o il trattamento di eventuali ristagni e pozzetti presenti all’interno delle loro proprietà e lo svuotamento o la copertura di qualsiasi contenitore in grado di raccogliere acqua”.
Ritenendo indispensabile la piena collaborazione di tutti i cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro termini accettabili.
Ritenuto altresì che, quando si manifestano casi sospetti od accertati di malattie trasmesse dalla stessa o in situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, il Comune, su segnalazione della AUSL, provvederà ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l’effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.
Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione su tutto il territorio comunale, comprese le aree private, al fine di evitare significativi problemi di igiene e sanità pubblica causati dalla proliferazione delle zanzare, fino al 31 ottobre 2016, periodo ritenuto favorevole allo sviluppo di questi insetti alla nostra latitudine, riservandosi comunque di emanare ulteriori determinazione in presenza di scostamenti termici della norma.
– Vista la L. 23/12/78 n. 833;
– Vista la L.R. n. 16 del 25.02.00 e succ. mod. e integr.;
– Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e succ. mod. e integr.;
– Visto lo Statuto Comunale;
ORDINA
alla cittadinanza di mettere in atto le seguenti disposizioni nel periodo ritenuto favorevole allo sviluppo delle zanzare e quindi fino al 15 novembre 2016:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia;
3. svuotare le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi delle stesse.
4. coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l’irrigazione degli orti, con strutture rigide (reti di plastica o reti zanzariere);
5. trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida di natura biologica a basso impatto ambientale, acquistabili presso farmacie, ferramenta, rivendite di fitosanitari e supermercati. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni evento meteorologico intenso;
6. provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell’acqua piovana, presenti in giardini e cortili;
7. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
8. eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto.
ORDINA ALTRESI’
ai seguenti soggetti pubblici e privati, gestori e/o conduttori delle attività sotto elencate:
a) Scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d’acqua, aree incolte e aree dimesse:
1. di mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante;
b) Orti
1. di eseguire l’annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica i serbatoi d’acqua.
c) Depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero
1. di adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
2. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
d) Depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale
1. di disporre a piramide i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, e stoccarli al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. di svuotare i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
3. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
e) Cantieri edili
1. di evitare raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
2. di sistemare i materiali necessari all’attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d’acqua;
3. di provvedere, in caso di sospensione dell’attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
4. di assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
f) Ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili
1. di stoccare i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d’acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi;
2. di svuotare i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
3. di assicurare nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.
g) Vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole e aziende zootecniche site in vicinanza dei centri abitati
1. di eseguire l’annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d’acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l’uso;
2. di sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
3. di chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. di eseguire adeguate verifiche ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.
h) All’interno dei cimiteri
Qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida; in alternativa l’acqua del vaso deve essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia, se collocato all’aperto. Inoltre tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia.
AVVERTE
Qualora nel periodo di massimo rischio per la infestazione da Aedes albopictus si riscontri all’interno di aree di proprietà una diffusa presenza dell’insetto, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente a propria cura all’effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate.
La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.
Che i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (da 25 euro a 500 euro) da pagarsi entro sessanta giorni (ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81).
Che la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti d’acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
DISPONE
La trasmissione del presente atto al Comando di Polizia Municipale, all’Azienda USL 6 di Livorno ed alle altre Forze di Polizia operanti sul territorio per opportuna conoscenza e per i controlli di rispettiva competenza, nonché all’Autorità Portuale;
La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito della rete civica del Comune;
L’Uff. Comunicazione e Marketing del Comune di Livorno è incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.
La presente ordinanza espleta i suoi effetti fino al 15.11.2016 salvo differente indicazione della competente U.F.le Igiene e Sanità Pubblica di AUSL 6.
Ai sensi dell’art. 3 c.4 della Legge 241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per territorio secondo le modalità di cui alla Legge 1034/1971 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R.1199/1971 entro 120 (centoventi) giorni dalla stesso termine.
Livorno, Il Sindaco
Filippo Nogarin
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